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Inammissibile il ricorso dei 5 parlamentari residenti in Sardegna e in Sicilia


La disposizione oggetto del conflitto regola infatti le condizioni di accesso al trasporto pubblico valide per l'intera collettività

L'ordinanza sarà depositata nei prossimi giorni, ma l'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che oggi in camera di consiglio è stato dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri nei confronti del Governo, preposto da cinque parlamentari residenti in Sardegna e in Sicilia su l'art.1, secondo comma, del dl n. 229 del 2021 che ha imposto a partire dal 10 gennaio, l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico ai possessori del cosiddetto super green pass, e quindi alla condizione di aver completato il ciclo vaccinale o di essere completamente guariti dal COVID-19.

La Corte ha ritenuto che non vi sia alcuna manifesta violazione delle prerogative costituzionali dei parlamentari. La disposizione oggetto del conflitto regola infatti le condizioni di accesso al trasporto pubblico valide per l'intera collettività e non riguarda attribuzioni specifiche di deputati o senatori, incise in via fattuale e di riflesso; attribuzioni il cui esercizio deve essere garantito dai competenti organi delle Camere, nel rispetto della legislazione vigente. Alla base del ricorso dei ricorrenti, privi del super green pass, vi era l‘ impedimento di partecipare ai lavori parlamentari, in particolare (ma non esclusivamente) all'elezione del Presidente della Repubblica, calendarizzata il 24 gennaio. La dichiarazione di inammissibilità assorbe la decisione sull'istanza di sospensione cautelare.

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